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Legge 23/12/1996 n. 662145. La regolarizzazione di cui al comma 141 non rileva ai fini penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 142 e 143 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva é indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 146. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui ai commi da 133 a 165 del presente articolo, le rimanenze finali indicate negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, relative al periodo di imposta 1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta. 147. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 146 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, può essere operato mediante l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso é dovuta una maggiorazione fissa del 3 per cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633. 148. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono indicate le categorie di contribuenti per le quali non é possibile l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o alle caratteristiche del processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 10 gennaio 1996. 149. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 15 gennaio 1993 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993 n. 63, é prorogato per il triennio 1996-1998. 150. A decorrere dal 10 gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, é elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, é elevata a lire 20.000, fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, é elevata a lire 2.500. 151. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in lire 1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, é aumentata a lire 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi é aumentata da lire 87.000 a lire 96.000 per ettolitro. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento é aumentata da lire 415.990 a lire 625.620 per mille litri. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 10 gennaio 1996. 152. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427. 153. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965 n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 154. Le entrate derivanti dai commi da 133 a 165 del presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono defi- nite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma. 155. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei commi da 133 a 165 del presente articolo. 156. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581, recante disposizioni attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i contributi previdenziali disciplinati dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 12 marzo 1968 n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998 per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 5), dello stesso regolamento, sono riscossi con l'applicazione delle apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli obbligati al deposito e dei richiedenti. Per i certificati di iscrizione nel registro delle imprese emessi da sportelli non presidiati o mediante sistemi di certificazione a distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle medesime forme dei diritti di segreteria; le somme così riscosse sono versate ogni semestre agli enti previdenziali destinatari, secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti. 157. All'articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, é differito al 31 luglio 1996". 158. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 7, comma 5, del decreto legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996 n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, l'ultimo periodo é sostituito dal seguente: "La ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi". 159. Nell'articolo 41, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di- cembre 1986 n. 917, le parole: "con scadenza fissa non inferiore a 18 mesi" sono soppresse. 160. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ferma restando la disciplina prevista per i titoli di cui all'articolo 1 del decreto legge 19 settembre 1986 n. 556, convertito con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986 n. 759, come modificata dal decreto legislativo 10, aprile 1996 n. 239, riguardante la ritenuta sugli interessi dei titoli di Stato, per i quali l'aliquota si applica nella misura del 12,5 per cento, indipendentemente dalla scadenza dei titoli, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, il primo periodo é sostituito dai seguenti: "Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti corrisposti ai possessori nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non é inferiore a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza é inferiore ai diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso é dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento"; b) al terzo comma, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Se gli interessi, i premi e gli altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, sui proventi di cui al primo e al secondo comma con aliquote ivi rispettivamente previste. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso é dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i premi e gli altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. All'applicazione della ritenuta ed al versamento della somma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, dei premi e degli altri frutti ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti". 161. Nell'articolo 7, comma 9, del decreto legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996 n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, le parole: "emesse dalle banche" sono sostituite dalle seguenti: "e dei titoli similari". 162. Le disposizioni dei commi da 159 a 161 del presente articolo si applicano agli interessi, ai premi e agli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. 163. La soprattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria su particolari beni, dall'articolo 8, comma 7, del decreto legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, é soppressa. Non si applica l'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, relativo all'applicazione temporale delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie, e non si fa luogo a rimborso delle somme già corrisposte. 164. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1995 n. 565, 28 febbraio 1996 n. 93, 29 aprile 1996 n. 230, 29 giugno 1996 n. 342, 30 agosto 1996 n. 449, e 23 ottobre 1996 n. 547. 165. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984 n. 887, é sostituito dal seguente: "Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, puo ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro può altresì autorizzare gli enti pubblici economici e le società per azioni a prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero".
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